Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra

Ente pubblico ai sensi della L.R. 10 del 2008
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Regolamenti

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REGOLAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNTARIA DLGS 50- 2016 E DELIBERA Nr 36-18 DI APPROVAZIONEScarica
Codice di comportamento dei dipendenti
Codice di comportamento dipendentiScarica
PRGI
PRGI – OrtofotoScarica
PRGI – Pianta dettagliataScarica
PRGI – Norme di attuazioneScarica
PRGI RelazioneScarica
Regolamento Accesso agli atti

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione Commissariale . n.60 del 10/10/2012

  • Art. 1 (Ambito di applicazione) Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dal Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra.
  • Art. 2 (Definizioni e principi in materia di accesso)
    • Ai fini del presente regolamento si intende:
      • a) per “diritto di accesso” il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
      • b) per “interessati” tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
      • c) per “controinteressati” tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza;
      • d) per “documento amministrativo” ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dal Consorzio e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
    • 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.
    • 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’art. 4 del presente regolamento.
    • 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso del Consorzio che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
    • 5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
    • 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando il Consorzio ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
  • Art. 3 (Accesso alle informazioni relative all’ambiente) Per “informazioni relative all’ambiente” si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell’aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio di competenza del Consorzio, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell’ambiente. L’esercizio del diritto di accesso, in materia di informazioni relative all’ambiente, è garantito a chiunque, indipendentemente dalla corrispondenza dell’interesse ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
  • Art. 4 (Esclusione dal diritto di accesso)
    • Il diritto di accesso è escluso:
      • a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge o da regolamenti;
      • b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
      • c) nei confronti dell’attività del Consorzio diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
      • d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
    • 2. Il diritto di acceso può inoltre essere escluso per l’esigenza di salvaguardare:
      • a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
      • b) la politica monetaria e valutaria;
      • c) l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
      • d) la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con particolare riferimento agli interessi di natura epistolare, sanitaria, finanziaria, industriale e commerciale;
      • e) l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.
    • 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato del Consorzio.
    • 4. E’ comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti  mministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
  • Art. 5 (Limitazione del diritto di accesso) In caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
  • Art. 6 (Modalità di esclusione e limitazione dell’accesso)
    • L’esclusione e la limitazione dell’accesso possono riguardare soltanto le informazioni la cui divulgazione sia lesiva degli interessi di cui ai precedenti articoli.
    • 2. L’esclusione o la limitazione dell’accesso deve essere dichiarata dal Presidente del Consorzio, con atto da cui risultino:
      • a) l’esatta indicazione del dirigente o funzionario che ha escluso l’accesso e la sottoscrizione dello stesso;
      • b) il periodo di esclusione dell’accesso, nel caso di esclusione temporanea;
      • c) i motivi che hanno indotto all’esclusione o alla limitazione dell’accesso;
    • 3. I dati di cui al comma precedente formano parte integrante ed essenziale della motivazione del rifiuto, del differimento o della limitazione dell’accesso, ai sensi dell’art.25, comma 3, della Legge 241/90.
    • 4. La comunicazione agli interessati della esclusione o della limitazione dall’accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui agli artt. 11 e 12 è effettuata mediante lettera raccomandata a/r spedita entro il termine ordinario stabilito per l’accesso.
    • 5. Nel caso in cui l’esclusione dall’accesso riguardi solo una parte dei contenuti di un documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso, con esclusione delle parti delle quali non è consentita la conoscenza.
    • 6. Con la comunicazione della esclusione o della limitazione dell’accesso, l’interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo stesso attivabile a norma dell’art.25, comma 5 della Legge 241/90.
  • Art. 7 (Differimento del diritto di accesso) L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente, al fine di non compromettere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, fare ricorso al potere di differimento. Nei casi di cui al comma 1, l’accesso è negato per un periodo di tempo determinato, con provvedimento motivato e comunicato al richiedente entro il termine ordinario stabilito per l’accesso. Con la comunicazione del differimento l’interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo stesso attivabile a norma dell’art.25, comma 5 della Legge 241/90. Resta fermo quanto previsto dal Regolamento dei contratti in materia di accesso agli atti di gara e ai contratti.
  • Art. 8 (Il responsabile del procedimento di accesso) Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente o collaboratore addetto all’unità organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il dirigente, o il dipendente o collaboratore da lui delegato, competente all’adozione dell’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Il responsabile del procedimento cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l’accesso e provvede a quanto necessario per l’esercizio dei loro diritti, con le modalità stabilite dal presente regolamento. In particolare:
    • a) provvede al ricevimento della richiesta di accesso, alla identificazione del richiedente ed alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
    • b) cura la tenuta del protocollo speciale sul quale registra le richieste di accesso, la scadenza del termine per dare esito alla stessa, la data di esercizio del diritto o della lettera di comunicazione di esclusione, limitazione o differimento;
    • c) decide l’ammissione delle richieste e provvede a tutte le operazioni per l’esercizio dei diritti di accesso, con le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento;
    • d) comunica agli interessati l’esclusione, la limitazione ed il differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento;
    • e) assicura l’esercizio dei diritti di accesso secondo l’ordine temporale di presentazione delle richieste.
  • Art. 9 (Forme di Accesso) Il diritto di accesso si esercita in via formale o informale mediante richiesta al Consorzio. Le richieste di accesso presentate non devono ostacolare il regolare svolgimento del lavoro di ufficio.
  • Art. 10 (Accesso informale) Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far constare la propria identità nonché, ovvero occorra, i propri poteri rappresentativi. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. Qualora provenga da una pubblica amministrazione, la richiesta è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.
  • Art. 11 (Accesso formale) Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale. Delle richieste presentate personalmente dall’interessato, il Consorzio è tenuto a rilasciare ricevuta mediante apposizione, sulla copia della richiesta, del timbro e della data di presentazione. Per le richieste pervenute a mezzo del servizio postale o a mezzo telefax, la data di presentazione sarà quella in cui la richiesta perviene al protocollo del Consorzio. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso, entro dieci giorni, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Non potranno essere esaminate richieste generiche che non consentano l’identificazione del documento cui si vuole accedere. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell’art.25, comma 4, della Legge 241/90, decorrenti dalla data di presentazione della richiesta o di ricezione della medesima al protocollo del Consorzio.
  • Art. 12 (Modalità di accesso) Il diritto di accesso si esercita previa presentazione di istanza, in carta semplice, nelle forme previste dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento. L’istanza deve indicare gli elementi identificativi del documento o atto oggetto della richiesta, ovvero gli estremi che ne consentano l’individuazione, la specificazione, ove occorra, dell’interesse connesso alla richiesta nonché le proprie generalità. All’atto della presentazione dell’istanza di accesso i richiedenti dovranno esibire preventivamente un valido documento d’identificazione. Coloro che eserciteranno il diritto in rappresentanza di persone giuridiche e di enti, oltre al documento di identificazione personale, dovranno produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere rappresentativo. Nel caso di persone fisiche tale titolo consisterà in un atto di delega dell’interessato, la cui sottoscrizione dovrà essere autenticata nelle forme di Legge. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione del dipendente o collaboratore presso cui rivolgersi e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenere copia. Trascorso il periodo indicato nella comunicazione di accoglimento della domanda senza che il richiedente abbia preso visione del documento, lo stesso, ove vorrà accedere al medesimo documento, dovrà presentare nuova richiesta. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento. Salva l’applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
  • Art. 13 (Rilascio di copie e tariffe) Per l’estrazione e la copia degli atti dovranno essere corrisposte le seguenti somme:
    • – Formato A4, Euro 4,50 per ogni pagina, dei soli atti adottati e/o prodotti dal Consorzio;
    • – Formato A4, Euro 5,50 per ogni pagina, degli atti emanati da altri soggetti e/o Enti;
    • – Formato A3, Euro 6,50 per ogni pagina;
    • – Piano regolatore consortile solo cd intero piano Euro 150,00;
    • – Progetti formato A0 bianco nero Euro 15,00 / mq;
    • – Progetti formato A0 colore Euro 25,00 ml;
    Per gli atti e i documenti che sono pubblicati sulla rete internet i o che sono comunque di pubblico accesso i prezzi per estrazione e copia, laddove possibile, sono raddoppiati. Nelle tavole a fondo pieno i prezzi di cui sopra si raddoppiano. Laddove per la tipologia di copia o per la quantità di materiale da riprodurre si dovesse rendere necessario far ricorso ad una copisteria esterna, alle somme di cui sopra vanno aggiunte quelle della copisteria. E’ previsto un diritto di cerca fisso di euro 150,00 oltre IVA, qualora la richiesta d’accesso si basi su documentati motivi di studio da parte degli uffici consortili. I prezzi di cui sopra si intendono IVA esclusa e le somme dovranno essere saldate prima del rilascio dei documenti richiesti. Sono esenti da spese gli atti rilasciati ai membri dell’Assemblea Consortile, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
  • Art. 14 (Risposta alla richiesta d’accesso) La risposta del responsabile del procedimento circa la richiesta può essere di accoglimento, di rifiuto, di differimento o di limitazione dell’accesso. La risposta deve essere comunicata agli interessati entro i termini di cui all’art.25 della Legge 241/90. In caso di diniego, la risposta deve essere notificata al richiedente con raccomandata A/R entro i termini stabiliti (30 giorni). In tutti i casi in cui la richiesta di accesso venga presentata da un soggetto diverso da quello nei cui confronti direttamente si esplica l’azione amministrativa a cui il documento si riferisce, la richiesta stessa e la relativa risposta devono essere comunicate per conoscenza ai diretti interessati, qualora non sussistano ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità del procedimento. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti di cui al presente regolamento e devono essere motivati. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di trenta giorni ai sensi dell’art.25, comma 5, della Legge 241/90. Nei giudizi in materia di accesso, il Consorzio può essere rappresentato e difeso da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal legale rappresentante dell’Ente.
  • Art. 15 (Entrata in vigore del regolamento) Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della Deliberadi approvazione dello stesso.
Regolamento Insediamento Imprese
Regolamento Insediamento ImpreseScarica
Regolamento Nolo Travel Lift

REGOLAMENTO PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLO CON OPERATORE DEI MEZZI PORTUALI, TRAVEL LIFT 200 TON E 65 TON Approvato con delibera Commissariale n° 21 del 25/05/2012

  • ART. 1 Con il presente atto, sono regolamentate le prescrizioni per il nolo con operatore del TRAVEL LIFT 65 t. e del TRAVEL LIFT 200 t.
  • ART. 2 I soggetti che intendono usufruire di tale servizio, devono essere preventivamente autorizzati dalle autorità Marittime competenti e devono presentare apposita richiesta scritta al protocollo dell’Ente (anche con fac. simile rilasciato dal Consorzio); nella richiesta, sottoscritta con firma leggibile, devono essere indicati con precisione, i dati fiscali per la fatturazione, un recapito telefonico ed allegate eventuali esenzioni IVA. A Tale richiesta occorre allegare la ricevuta di pagamento della somma in acconto , come previsto dal successivo art. 5, in base al tariffario allegata al presente regolamento. La somma in acconto da versare deve essere calcolata come di seguito: TRAVEL 200 TON. LUNGHEZZA IMBARAZIONE IN MT. + N° 01 ORE oltre IVA 21% TRAVEL 65 TON. LUNGHEZZA IMBARAZIONE IN MT. + N° 01 ORE oltre IVA 21% Salvo eventuali operazioni di conguaglio successive, evidenziate all’emissione della relativa fattura.
  • ART. 3 Il Consorzio designa apposito responsabile nella gestione dei TRAVEL, il quale deve provvedere, al momento della presentazione della domanda all’effettuazione di quanto meglio specificato:
    • a) organizzare l’operazione di alaggio e/o varo con il richiedente, possibilmente in orari di lavoro che non intralciano l’organizzazione interna del Consorzio;
    • b) Presentare all’ufficio ragioneria un rendiconto mensile per le operazioni di fatturazione;
    • c) Redigere apposito registro cronologico annuale, da depositare al protocollo dell’Ente, dove vengono registrate in maniera analitica, tutte le operazioni effettuate.
  • ART. 4 I mezzi oggetto del presente atto, devono essere tenuti in efficienza e le manutenzioni devono essere programmate in base al manuale d’uso e manutenzione della ditta fornitrice, salvo ulteriori esigenze o carenze impreviste. Le manutenzioni, effettuate a cura del responsabile, devono essere annotate in ordine di data su apposito registro e depositate al protocollo dell’Ente.
  • ART. 5 Le tariffe di nolo sono determinate in conformità a quanto deliberato dal Consorzio e comunicate all’Ufficio Circondariale marittimo di Arbatax unitamente a copia del presente atto. Come precisato nel precedente art. 2, il richiedente del servizio, deve versare una somma a titolo di anticipo. Successivamente, a consuntivo, si procederà alle operazioni di conguaglio, in base al lavoro effettivamente effettuato. L’anticipo potrà essere versato come segue:
    • a) mediante bonifico sul conto corrente bancario del Consorzio, coordinate IBAN : IT 40 G 030 5985 3911 00000000973
    • b) con versamento diretto al responsabile, che rilascerà apposita ricevuta;
    In caso di mancato versamento, non si potrà procedere all’operazione richiesta.
  • ART. 6 Il responsabile, con cadenza mensile, deve trasmettere all’ufficio ragioneria, apposito modulo con tutti i conteggi e i dati fiscali delle ditte che hanno usufruito del mezzo, per procedere alle eventuali operazioni di conguaglio e alle relative fatturazioni.
  • ART. 7 Il Consorzio precisa che, i Travel Lift da 200 ton e da 65 ton, sono assicurati per Responsabilità civile RCT con massimale di € 3.000.000,00. Per le imbarcazioni il cui valore è superiore al massimale di cui alla polizza assicurativa stipulata dal Consorzio, si fa obbligo al richiedente di presentare idonea polizza integrativa.
  • ART. 8 E’ facoltà esclusiva del Consorzio, sulla base del volume economico delle operazioni di alaggio e varo richieste ed effettuate, stabilire con gli utenti, deroghe all’art. 2, comma secondo, del presente regolamento.
  • ART. 9 Detto regolamento viene depositato in copia presso gli uffici dell’Ufficio circondariale Marittimo di Arbatax, unitamente a:
    • tariffe di noleggio;
    • copia della polizza assicurativa;
    • nominativo del Responsabile e del personale addetto;
    Inoltre, copia del presente atto, viene consegnato a tutti gli operatori nautici operanti in ambito Consortile, per presa visione e sottoscrizione per accettazione.
Regolamento Sala Convegni

PRESCRIZIONI TIPO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DELLA SALA CONVEGNI DEL CENTRO SERVIZI DEL CONSORZIO INDUSTRIALE

Approvato con delibera n° 30 del 12 aprile 2007

  • ART. 1 Con il presente atto, sono regolamentate le prescrizioni per la concessione in affitto della sala convegni del Consorzio Industriale.
  • ART. 2 Le ditte, persone fisiche, associazioni ecc che intendono usufruire di tale servizio, devono presentare apposita richiesta scritta (con fac. simile rilasciato dal Consorzio). Il Consorzio, a giudizio insindacabile, può provvedere o meno al rilascio dell’autorizzazione di affitto. Tale autorizzazione deve comunque avvenire per iscritto e previo pagamento del prezzo di affitto, di cui al successivo art. 5.
  • ART. 3 La sala ha una capienza massima di 96 posti a sedere, non possono essere accettate richieste che superino tale limite. Il noleggio comprende i seguenti servizi:
    • a. Posti a sedere
    • b. Videoproiettore, con l’esclusione del PC di funzionamento dello stesso;
    • c. Impianto stereo con 3 microfoni;
    • d. Leggio;
    • e. scrivania direzionale;
    • f. servizio igienico;
    • g. servizio di portineria con un addetto messo a disposizione dal Consorzio;
    • h. aria condizionata;
    • i. pre-ingresso sala;
    Sono esclusi i servizi internet, telefono, fax, fotocopie e qualsiasi altro servizio non compreso nei punti di cui sopra.
  • ART. 4 Il richiedente, deve fare richiesta della sala almeno 24 ore prima della riunione. Nella richiesta devono essere indicati:
    • 1. denominazione esatta del richiedente, compreso di indirizzo, codice fiscale e P. IVA;
    • 2. nominativo della persona responsabile;
    • 3. dichiarazione di esonerare il Consorzio da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare per qualsiasi ragione alla ditta, a terzi, a cose dell’Utente o di terzi, nella fruizione della struttura;
    • 4. rinuncia da ogni possibile richiesta di risarcimento danni e/o altro;
    • 5. dichiarazione di responsabilità e di risarcimento danni che si dovessero verificare a tutta la struttura messa a disposizione dal Consorzio.
    Ugualmente il Consorzio non risponde nel modo più assoluto nei confronti di eventuali furti di beni, merci e/o materiali, di proprietà di persone presenti all’interno della struttura noleggiata, che dovessero avvenire.
  • ART. 5 Le tariffe di affitto sono così determinate:
    • – Costo per ogni ora o frazione di ora € 40,00 oltre IVA (nei giorni feriali)
    • – Costo per ogni ora o frazione di ora € 60,00 oltre IVA (nei giorni festivi)
    Il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo, all’atto della concessione della sala; lo stesso sarà determinato in via preventiva. Al termine dell’utilizzo dell’immobile, saranno eseguite le operazioni di conguaglio in base all’orario, rilevato dall’ingresso e dall’uscita dell’usciere messo a disposizione del Consorzio. In caso di richieste per corsi o riunioni della durata superiore a giorni 2 consecutivi, su richiesta del richiedente, verrà applicato una riduzione oraria del 10%
Regolamento Tagli Stradali

REGOLAMENTO PER L’ATTIVITÀ DI POSA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SOTTO SERVIZI NEL TERRITORIO CONSORTILE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA

  • Art. 1 (Campo di applicazione e finalità) Il presente Regolamento disciplina le attività di posa di impianti sotterranei di qualsiasi natura, nonché quelle di manutenzione e riparazione delle reti esistenti e di allacciamento di utenze, nella viabilità e negli spazi pubblici appartenenti al Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, al fine di garantire il mantenimento degli standards delle infrastrutture esistenti. La disciplina persegue le seguenti finalità prioritarie:
    • a) Razionalizzare l’uso del sottosuolo e favorire il coordinamento degli interventi al fine di ridurre al minimo lo smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo, la produzione e lo smaltimento di materiale di risulta;
    • b) Evitare il congestionamento del traffico veicolare, limitare, per quanto possibile, ogni pregiudizio alle attività economiche e commerciali, contenere i consumi energetici, ridurre i livelli di inquinamento, ridurre l’impatto visivo, salvaguardare l’ambiente, il paesaggio e la qualità della vita dell’agglomerato,
    • c) Facilitare l’accesso agli impianti tecnologici e la relativa manutenzione e controllo;
    • d) Informatizzare le cartografie del sottosuolo, provvedere al loro continuo aggiornamento e favorire lo scambio di informazioni con gli altri Enti proprietari del suolo e con i soggetti interessati al suo uso;
    • e) Mantenere gli standards qualitativi delle infrastrutture esistenti (viabilità, aree pedonali, zone a verde ed aree pubbliche in generale) a seguito degli interventi sui sottoservizi per nuove realizzazioni, ampliamento e/o manutenzione degli stessi.
  • Art. 2 (Campo di Applicazione)
    • 1. Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti, integrazione e/o manutenzione di quelli già esistenti.
    • 2. Nel sottosuolo possono essere presenti i seguenti servizi:
      • reti di acquedotti (acqua potabile, reti irrigazione ed eventuali altre reti duali);
      • reti fognarie (acque bianche ed acque nere);
      • reti elettriche di distribuzione;
      • reti elettriche per servizi stradali (es. illuminazione pubblica, semafori, ect.);
      • reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;
      • condutture del gas.
  • Art. 3 (Organo Tecnico) Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, il Consorzio si dota di un cosiddetto Organo tecnico con funzioni di programmazione di settore ed istruttoria delle istanze pervenute. L’Organo Tecnico è così costituito:
    • 1. Responsabile del Servizio Settore Opere Pubbliche;
    • 2. Responsabile del Servizio Settore Urbanistica;
    • 3. Responsabile del Servizio Settore Ambiente;
    L’organo tecnico, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di tutti gli uffici consortili ed esegue, anche mediante i suoi componenti o gli uffici dagli stessi rappresentati, tutti gli accertamenti, rilevamenti ed ispezioni ritenuti necessari ed acquisisce nel più breve tempo possibile chiarimenti e notizie integrative. L’Organo tecnico, in base alle richieste e/o alle necessità riscontrate, si riunisce su disposizione del Direttore Tecnico, il quale è altresì Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’Ente, fermo restando che eventuali titoli autorizzativi verranno rilasciati dal Comune di Tortolì.
  • Art. 4 (Programmazione degli Interventi) Ai fini di cui all’art. 1, le attività disciplinate dal presente Regolamento, esclusi gli interventi urgenti ed indifferibili di immediato pericolo per la pubblica incolumità e quelli di riparazione e di allacciamento alle nuove utenze, debbono formare oggetto di preventiva programmazione da parte delle Aziende e delle imprese erogatrici di servizi, d’ora in avanti indicati col termine “Aziende”. A tale scopo, le Aziende debbono presentare al Consorzio la seguente documentazione:
    • a) Cartografia, su supporto cartaceo ed informatico, almeno in scala 1:2000, indicante la rete dei servizi esistente, aggiornata.
    • b) Relazione descrittiva delle opere da eseguire.
    • c) Il programma annuale degli interventi, per il periodo decorrente dalla data di redazione del piano generale degli interventi di cui al successivo comma 3, recante l’indicazione delle opere da eseguire, delle fonti di finanziamento, dei relativi eventuali vincoli temporali, e di ogni altro elemento di valutazione utile ai fini programmatori.
    Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consorzio predispone il programma annuale degli interventi di straordinaria manutenzione delle strade in coerenza con il Piano Triennale delle Opere pubbliche, riguardanti il suolo e il sottosuolo, prevedendo anche la predisposizione di strutture per sottoservizi, secondo le indicazioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999. Di tali programmi dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, affinché ne tengano conto nella redazione dei loro programmi di intervento. Il Consorzio, mediante l’organo tecnico di cui all’art. 3, redige entro il 30 dicembre, sulla base dei singoli programmi annuali, la carta degli interventi programmati su tutto il comparto e verifica l’esistenza di zone ad elevata criticità o per l’intensità degli interventi programmati o per ragioni strutturali connesse ad aspetti ambientali o di viabilità o per la densità delle attività economiche e commerciali. Sulla base delle risultanze del suddetto studio può invitare, in sede istruttoria, le aziende che hanno presentato programmi riguardanti le zone critiche ad una conferenza dei Servizi allargata, composta dall’organo tecnico e dalle suddette aziende, allo scopo di pianificare gli interventi per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1 del presente regolamento.
  • Art. 5 (Concessione) Tutte le attività di posa di impianti sotterranei di qualsiasi natura, su aree demaniali o sottoposte ad uso pubblico ex art.825 c.c., sono soggette a preventiva concessione a titolo oneroso da parte del Consorzio, salvo che la legge non disponga altrimenti, fermo restando che tutti i soggetti richiedenti la concessione vengono ammessi se in possesso dei requisiti di legge e nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal presente Regolamento. I canoni concessori decorreranno dall’inizio dell’esecuzione dei lavori su spazio pubblico e saranno commisurati allo sviluppo sotterraneo degli interventi autorizzati ai sensi dell’art. 6. La concessione è rilasciata dietro parere dell’ organo tecnico di cui al precedente art. 3. La concessione è rilasciata o negata entro 30 giorni dalla proposizione della relativa domanda. La concessione ha durata massima ventinovennale ed è rinnovabile. Essa non può essere ceduta dal concessionario a nessun titolo e può essere revocata, motivatamente, qualora siano venute meno le ragioni di pubblico interesse che ne determinarono l’assentimento e/o per gravi inadempienze. E’ fatta salva la facoltà di riscatto in base alle vigenti disposizioni. Il suo rilascio e la sua efficacia sono subordinati al pagamento della tassa di concessione d’uso del sottosuolo.
  • Art. 6 (Documentazione necessaria per la concessione) Al fine di ottenere la concessione, è necessario presentare la seguente documentazione: Domanda in carta semplice indicante i dati anagrafici del richiedente, l’opera da realizzare ed il sito interessato. Alla domanda dovranno essere allegati:
    • 1. due copie del progetto di massima;
    • 2. indicazione delle viabilità interessate dall’intervento, con la specificazione della tipologia della pavimentazione, della sede prevista per la posa degli impianti sotterranei, della dimensione della sezione trasversale dell’impianto per ciascuna delle vie interessate o dei tratti di esse.
    • 3. Tempi e modalità dell’intervento;
    • 4. Strumenti e macchinari che si intendono utilizzare;
    • 5. Tipo di cantiere da realizzare;
    • 6. Quantificazione della superficie di suolo pubblico che si intende occupare;
  • Art. 7 (Autorizzazione degli interventi) Gli interventi relativi alla posa, alla manutenzione, alla sostituzione di impianti sotterranei che comportino modificazioni, anche temporanee, del suolo pubblico sono soggetti a preventiva autorizzazione consortile rilasciata dal Direttore Tecnico, dietro parere dell’organo tecnico di cui al precedente art. 3, e successiva autorizzazione edilizia comunale. Gli interventi urgenti di riparazione sono autorizzati, nei più brevi tempi tecnici, dal Direttore Tecnico, nel rispetto delle sole norme tecniche di cui all’allegato A. Gli interventi di allacciamento di nuove utenze sono autorizzati dal medesimo Direttore sulla base dei criteri di cui ai punti 2 e 3 del successivo art. 8, e delle finalità indicate nell’art. 1 del presente Regolamento. L’autorizzazione del Consorzio è rilasciata o negata entro 30 giorni dalla proposizione della relativa domanda. Essa contiene le condizioni e prescrizioni dettate con il parere dell’organo tecnico, che sono vincolanti per il richiedente. L’autorizzazione presuppone la concessione di cui all’art. 5 ad eccezione degli interventi di allacciamento delle utenze di cui al precedente comma 3.
  • Art. 8 (Criteri di valutazione dei progetti di intervento) Il parere di cui all’art. 7 del presente Regolamento viene espresso sulla base dei seguenti criteri:
    • 1) Coerenza con il piano generale degli interventi di cui all’art. 4, tenendo conto di qualunque fattore sopraggiunto, che incida sullo stato dei luoghi;
    • 2) Rispetto delle norme tecniche contenute nell’allegato A al presente Regolamento;
    • 3) Verifica del rispetto del presente Regolamento;
    • 4) Verifica del rispetto delle norme contenute del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;
  • Art. 9 (Documentazione necessaria per l’autorizzazione) Al fine di ottenere l’autorizzazione, è necessario presentare la seguente documentazione:
    • 1) Domanda in carta semplice al Consorzio, indicante i dati anagrafici del richiedente, l’opera da realizzare ed il sito interessato;
    Alla domanda dovranno essere allegati:
    • 1) Due copie del progetto esecutivo, debitamente firmate dal professionista abilitato;
    • 2) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati dall’intervento, evidenziando l’eventuale segnaletica orizzontale e verticale;
    • 3) Nominativo del Direttore dei lavori;
    • 4) Piano di viabilità alternativa, nel caso in cui la domanda contempli la previsione di chiusura al traffico di strade pubbliche o aperte al pubblico;
    • 5) Strumenti e macchinari che si intendono utilizzare;
    • 6) Tipi di cantiere da realizzare;
    • 7) Mq di suolo pubblico che si intende occupare.
    • 8) Ricevuta attestante il pagamento dei diritti concessori;
  • Art. 10 (Rinuncia ai provvedimenti) Qualora il titolare della concessione o dell’autorizzazione intenda rinunciarvi, deve darne tempestiva comunicazione al Consorzio e comunque entro il termine di 7 (sette) giorni dall’inizio preventivato dei lavori. Il rinunciante rimane obbligato al ripristino dello stato della proprietà consortile.
  • Art. 11 (Sanzioni e Vigilanza) Fatte salve tutte le altre sanzioni previste da leggi o da altri regolamenti Consortili, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione e di autorizzazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile, del pagamento di una somma di denaro di importo da € 100,00 a € 500,00, oltre la sanzione accessoria dell’obbligo di far cessare l’attività che realizza la violazione stessa o la rimozione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi. Il Consorzio può disporre il ripristino dello stato dei luoghi con tempistiche atte a garantire gli obiettivi di cui all’art. 1, con provvedimento del Direttore Tecnico. In caso di inosservanza del suddetto obbligo, l’Ente Consortile deve provvedere all’esecuzione coattiva in danno senza ulteriore indugio. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal personale operativo dell’Ente di concerto con i Responsabili dei settori Ambiente, LL.PP. e Urbanistica.
  • Art. 12 (Disposizione transitoria e finale ) Dalla data di entrata in vigore del Regolamento e sino alla data di redazione del primo piano generale degli interventi di cui all’art. 3, l’organo tecnico esprime i propri pareri prescindendo dal criterio indicato dall’art. 8, punto 1, avendo cura di perseguire le finalità di cui all’art. 1 ed avvalendosi di ogni elemento di conoscenza e di valutazione e di ogni strumento di composizione degli interessi, utili allo scopo.
  • Art. 13 (Interventi d’urgenza)
    • 1. Gli interventi d’urgenza, necessitati dall’esigenza di effettuare riparazioni per guasti, vengono eseguiti direttamente dall’operatore con immediata e contestuale comunicazione, anche a mezzo fax o telegramma, dell’inizio dei lavori all’Ufficio manutenzioni e, per le incombenze relative al traffico stradale, al comando di Polizia Municipale. In tali casi l’operatore si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose ed in ogni caso attenendosi alle modalità tecniche di esecuzione dell’intervento di cui all’allegato A.
    • 2. Entro il primo giorno lavorativo successivo all’inizio dell’occupazione, l’operatore è tenuto, comunque, a produrre all’Ufficio LL.PP. le regolari domande corredate della documentazione prevista, in via ordinaria, dalle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, documentando opportunamente i presupposti di imprevedibilità ed assoluta urgenza ed accompagnando l’istanza con un servizio fotografico relativo alle operazioni già eseguite.
    • 3. Nel caso in cui, in base alla documentazione di cui al comma 2, non risultino sussistenti i necessari presupposti dell’urgenza, l’Amministrazione provvederà ad irrogare all’operatore, oltre alle sanzioni ed alle penalità previste dalla normativa vigente, le sanzioni di cui all’articolo 11 calcolate in misura doppia.

Allegato “A” (riferimento artt. 7 e 8 Regolamento) NORME TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI

  • ART. 1 PREMESSE Le presenti norme costituiscono parte integrante del Regolamento che disciplina le autorizzazioni degli interventi nel sottosuolo e dei ripristini del suolo pubblico. I soggetti interessati (che d’ora in avanti verranno qui denominati Aziende), per iniziare i lavori sul suolo pubblico, debbono richiedere, con riferimento alla concessione e nell’ambito del Piano Generale degli Interventi di cui all’art. 4 del Regolamento, l’autorizzazione al Direttore Tecnico dell’Ente consortile,  pecificando il luogo, la data di inizio e fine lavori preferenziale e la eventuale necessità di chiusura al traffico per lo svolgimento dei lavori. In quest’ultimo caso dovranno proporre un piano alternativo del traffico. L’autorizzazione potrà essere rilasciata anche ponendo la condizione che i lavori siano eseguiti in doppio turno lavorativo. Sono fatte salve in ogni caso le norme tecniche relative alla natura specifica degli interventi nel sottosuolo riguardanti i singoli settori.
  • ART. 2 COERENZA INTERVENTI Il progetto esecutivo degli interventi di cui all’art. 9 del Regolamento, deve essere coerente con la concessione ottenuta.
  • ART. 3 POSIZIONAMENTO DEI MANUFATTI I sottoservizi dovranno essere preferibilmente interrati ai margini della carreggiata stradale nella fascia di sei metri. La profondità di interramento non potrà essere inferiore a ml. 1,20 dal piano di calpestio, riferita all’estradosso dei cavi, tubazioni o manufatti, tutto compreso nel caso di posa in opera lungo la carreggiata stradale e ml. 0,60 nel caso di posa in opera sul marciapiede. Eventuali deroghe alla posizione ed alla profondità dei manufatti dovranno di volta in volta essere preventivamente concordati con il Direttore Tecnico del consorzio. Nel caso in cui le strade interessate da lavori di scavo, siano prive d’impianto d’illuminazione, la profondità di interramento dovrà essere di m. 1,20 e la traccia non potrà essere eseguita ad una distanza inferiore a ml 1,00 dal margine della strada. L’Azienda interessata allo scavo, prima del rilascio dell’autorizzazione ai lavori, dovrà effettuare, congiuntamente ai tecnici dell’ufficio tecnico, un sopralluogo, per concordare le modalità e l’esatta ubicazione dei lavori e per evitare eventuali danni ai manufatti idrici, elettrici e/o fognari. Del sopralluogo sarà redatto apposito verbale che dovrà contenere, oltre alle caratteristiche della pavimentazione ed allo stato d’usura, le eventuali particolari prescrizioni e modalità d’intervento concordati; il verbale sarà trasmesso al Direttore Tecnico perché tali prescrizioni siano inserite nell’autorizzazione. Il Consorzio potrà imporre, alle ditte esecutrici dei lavori, l’interramento di tubazioni di servizio che resteranno di proprietà ed uso esclusivo dell’Amministrazione stessa.
  • ART. 4 CAMERETTE IN SEDE STRADALE La struttura di eventuali camerette di ispezione dovrà essere proporzionata in modo che i muri perimetrali, la soletta ed il torrino porta-chiusino siano carrabili in funzione del traffico veicolare (leggero, medio, pesante) tipico della categoria della strada.
  • ART. 5 ESECUZIONE LAVORI E RAPPORTI CON LE AZIENDE I lavori di realizzazione e manutenzione dei manufatti interessanti il suolo e/o il sottosuolo pubblico, dovranno essere eseguiti a regola d’arte. Se nel corso dei lavori si dovessero riscontrare imperfezioni nei sottoservizi (consortili o di altre Aziende) il problema deve essere tempestivamente segnalato al Consorzio, nonché all’Azienda titolare del sottoservizio, per gli interventi del caso. Ove la Ditta esecutrice dei lavori provochi danni ad opere consortili o di altre Aziende la stessa deve provvedere al ripristino a regola d’arte di tali opere, garantendone la corretta funzionalità. Nel caso in cui tali danni interessino opere fognarie sarà responsabilità del Soggetto richiedente la autorizzazione, oltre che provvedere al risarcimento del danno patrimoniale arrecato, anche tutto quanto derivante dalla vigente legislazione in materia di tutela ambientale.
  • ART. 6 VISIBILITÀ DEI LAVORI A norma dell’art. 30 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, la Ditta esecutrice dei lavori deve esporre bene in evidenza, in prossimità degli scavi, il cartello – TABELLA LAVORI – con le caratteristiche di cui alla figura II – 382 (art. 30) del citato Regolamento di esecuzione del C.d.S. Anche se i lavori hanno durata inferiore ai sette giorni lavorativi, si è comunque obbligati ad apporre in prossimità delle testate di ogni cantiere, una tabella, con le caratteristiche di cui sopra, dove devono essere riportate in modo chiaro e leggibile le seguenti indicazioni:
    • L’Ente proprietario o concessionario della strada;
    • La denominazione e recapito della Ditta esecutrice dei lavori;
    • Il tipo dei lavori, le date previste per l’inizio e fine lavoro;
    • Gli estremi dell’Autorizzazione rilasciata per l’esecuzione dei lavori;
    • Gli estremi dell’Ordinanza di chiusura al traffico eventualmente rilasciata;
  • ART. 7 SICUREZZA E SEGNALAZIONE DEL CANTIERE Prima d’iniziare i lavori la Ditta esecutrice deve attenersi alle condizioni dell’art. 40 del Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 16.12.1992 n. 495) che così recita:
    • 1. la segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa dell’incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi;
    • 2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio d’azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere , parapetti o altri tipi di recinzione così come previsto dall’art. 32, comma 2.
    • 3. le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di cmq 50, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.
    • 4. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati, prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno m. 1. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza, segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma 3.
    • 5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati ( fig. II 402)”
    La Ditta esecutrice dei lavori dovrà segnalare e transennare adeguatamente il cantiere assicurando il continuo mantenimento delle recinzioni e dei mezzi di segnalazione diurni e notturni nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada. L’occupazione di suolo pubblico dovrà essere limitata il più possibile (nel tempo e nello spazio) per garantire le migliori condizioni di fluidità e di sicurezza al traffico veicolare pedonale. Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le altre normative discendenti da leggi statali o regionali, dal Regolamento nonché le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto dell’opera specifica. Se nel corso dei lavori si rendesse necessario, per necessità operative, rimuovere temporaneamente la segnaletica verticale, la Ditta deve comunicare tale necessità all’ufficio tecnico consortile e provvedere contemporaneamente alla sostituzione con adeguata segnaletica temporanea.
  • ART. 8 MODALITÀ ESECUTIVE ED USO DI MEZZI DI CANTIERE L’impiego di mezzi cingolati è vietato. Solo in casi del tutto eccezionali, specificatamente autorizzati dal Direttore Tecnico, su motivata richiesta della D.L., potrà essere concessa deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Nell’esecuzione di scavi interessati strade realizzate con conglomerati bituminosi, la Ditta, prima dell’esecuzione dello scavo con mezzi meccanici, dovrà preventivamente procedere, con apposita macchina taglia bitume, al taglio degli strati bituminosi per tutta la traccia da eseguirsi. L’Azienda esecutrice delle opere, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità sotterranee, ecc., eventualmente non indicati (o erroneamente indicati) negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da poter impiegare i mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori in appalto. Il cantiere dovrà essere delimitato da idonea recinzione fissata con paletti di ferro o legno, infissi nel terreno o in plinti in calcestruzzo. Viabilità nei cantieri. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le precauzioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.
  • ART. 9 ATTRAVERSAMENTI STRADALI Gli attraversamenti stradali, per non intralciare la circolazione, dovranno essere eseguiti con tecniche di perforazione orizzontale controllata o similari metodi “spingitubo”. Ove tale tecnologia non possa essere applicata gli attraversamenti andranno realizzati in modo da impegnare mezza carreggiata per volta e secondo le prescrizioni di cui all’art. 42 comma 2 del Regolamento C.d.S. Dovranno essere temporaneamente ripristinati in conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a cm. 5 al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità. Potranno, in caso di necessità, per la copertura temporanea dei cavi, essere utilizzate lastre metalliche opportunamente dimensionate ed ancorate al suolo, purchè dette lastre vengano correttamente raccordate con i manti stradali preesistenti. I materiali di risulta che, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Consortile, dovessero restringere la carreggiata stradale intralciando o limitando eccessivamente la viabilità, dovranno essere trasportati a rifiuto (o a deposito temporaneo) presso discarica autorizzata anche quando gli scavi fossero aperti ed i lavori in corso e se ne potrebbe ipotizzare l’uso per i rinterri. Se i lavori prevedono l’attraversamento di carreggiata, e in tutti quei casi in cui risulti necessario provvedere ad una momentaneamente deviazione del traffico, si potrà procedere solo ed esclusivamente sotto la diretta assistenza di personale qualificato della ditta esecutrice. A tal fine la Ditta informerà il Consorzio il quale, compatibilmente con le altre esigenze dell’Ufficio, è tenuto a disporre immediatamente il servizio. La deviazione del traffico dovrà omunque essere resa visibile all’utenza mediante l’apposizione della specifica segnaletica stradale di cui all’art. 43 Reg. C.d.S. suddetto a cura del titolare della  concessione/autorizzazione. Tutti i lavori, i depositi su strada e i relativi cantieri dovranno essere conformi a quanto prescritto dagli articoli del regolamento di esecuzione al C.d.S. (DPR 16.12.92 n. 495) compresi dal 30 al 43.
  • ART. 10 VARIANTI E MODIFICHE AI LAVORI La Ditta esecutrice, ove riscontri durante l’esecuzione dei lavori la presenza di manufatti fognari o elettrici non attesi, dovrà immediatamente sospendere i lavori e concordare con i tecnici del Servizio LL.PP. Ove per la risoluzione dell’imprevisto si ecceda il periodo di sette giorni la Ditta esecutrice dovrà ricoprire i cavi e rendere fruibile – in condizioni di sicurezza – a veicoli e pedoni la zona interessata dai lavori concordando, per il proseguo, una nuova data quando saranno state tecnicamente rimosse le ragioni che avevano imposto la temporanea sospensione dei lavori. Nel caso eccezionale in cui dette opere comportassero la modifica delle opere fognarie (o elettriche) esistenti, non si potrà dar luogo all’esecuzione dei lavori ove prima l’Azienda (o la Ditta esecutrice) non abbia ottenuto l’approvazione degli elaborati relativi a tali modifiche da parte dei tecnici del Servizio LL.PP.. Non si potrà dare luogo al riempimento degli scavi, per i tratti che interessano la fognatura, ove le opere eseguite non siano state visionate dai tecnici del Servizio LL.PP.. Ad opere ultimate, in caso di varianti non essenziali, le Ditte esecutrici dovranno produrre, in duplice copia, gli esecutivi (planimetrici ed altimetrici) dei particolari costruttivi relativi alle modifiche apportate. Detti elaborati esecutivi dovranno essere firmati dal Direttore dei lavori nominato  dall’Azienda che esegue i lavori e saranno allegati alla comunicazione di fine lavori.
  • ART. 11 RINVENIMENTI NON ATTESI Se durante il corso dei lavori si dovessero rinvenire sottoservizi di altre Aziende, la prosecuzione dei lavori stessi potrà avvenire soltanto dopo aver informato il Servizio LL.PP. e l’Azienda proprietaria del manufatto concordando le modalità di prosecuzione lavori. La Ditta esecutrice è inoltre tenuta ad avvertire il Servizio LL.PP.:
    • se lungo il tracciato dovessero ricadere impianti semaforici o altri impianti di segnaletica stradale;
    • se durante lo scavo si dovessero rinvenire apparati radicali di alberi limitrofi;
    • se si dovessero rinvenire situazioni d’interesse archeologico o artistico, avendo, in tal caso, l’obbligo dell’immediata sospensione dei lavori;
  • ART. 12 RIPRISTINI STRADALI Le sedi stradali interessate dagli scavi dovranno essere ripristinate a regola d’arte con le stesse caratteristiche (per quanto riguarda sia i materiali sia la fattura) e restituite alla loro integrità originaria. I capitolati d’appalto devono prevedere tempi certi per l’ultimazione dei lavori a regola d’arte, nonché adeguate penalità per il mancato rispetto dei tempi. I capitolati d’appalto dovranno altresì prevedere l’eventuale realizzazione dei ripristini delle varie strade con consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a quella originaria delle massicciate demolite, prescrivendo l’eventuale diversificazione del ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di strade in due o più riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all’atto della loro esecuzione, siano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimenti dei rinterri e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al momento della definitiva riconsegna ai proprietari, la sagoma prevista. Per gli interventi più elementari, ed ove non sono richieste particolari e più impegnative e dettagliate prescrizioni, dovranno adottarsi le seguenti modalità esecutive per il ripristino:
    • I. Se trattasi di strade realizzate in manto bituminoso:
      • 1. Prima della formazione del cassonetto dovrà provvedersi all’esecuzione di un accurato costipamento delle sottostrutture;
      • 2. La chiusura degli scavi a seguito della posa delle tubazioni dovrà avvenire secondo due schemi differenti:
        • a. nel caso di condotte principali lo scavo verrà riempito con misto cementato fino alla quota di posa del tappeto di usura;
        • b. nel caso di tubazioni in parallelo alle condotte principali per l’allaccio alle utenze o delle diramazioni alle utenze, il riempimento avverrà con l’utilizzo del materiale proveniente dagli stessi scavi se ritenuto idoneo dal D.L. ovvero con materiale sciolto equivalente, sino alla quota di posa del misto cementato;
      • 3. in entrambi i casi la prima parte dell’operazione sarà realizzata mediante posa in opera di sabbia di cava sino ad una quota di almeno 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo;
      • 4. La formazione del cassonetto in nessun caso potrà essere inferiore a ml 1,50 di larghezza per consentire una adeguata costipazione e dovrà comprendere:
        • a) Il materiale già usato per la costipazione del letto di posa verrà sistemato intorno al tubo e costipato a mano per formare strati successivi fino alla mezzeria del tubo;
        • b) Il rinfianco dovrà essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati della tubazione fino al piano diametrale della stessa. Il rinfianco delle tubazioni ed il primo riempimento dello scavo, fino a 15 cm al di sopra dell’estremità superiore del tubo (20 cm nel caso di riempimento del cavo con misto cementato) devono essere effettuati con sabbia avente un peso in volume secco minimo di 1,9 t/m3 l’ulteriore riempimento sarà effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato degli elementi con diametro superiore a 10cm e dai frammenti vegetali ed animali. La compattazione avverrà esclusivamente lungo le fasce laterali, all’infuori della zona occupata dal tubo. Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni della norma UNI EN 1295-1. il materiale di rinterro dovrà appartenere ai gruppi A1 A2 e A3 della classificazione CNR UNI 10006 e rispettare le metodologie di calcolo delle norme ATV 127 ed UNI 7517.
        • c) nastro di localizzazione condotte deve essere posto nelle tubazioni principali e, laddove presenti, nelle deviazioni per le servitù di utenza, larghezza pari a mm.100, costituito da un doppio film in polietilene all’interno del quale sono inseriti due fili di acciaio; marchiato ogni metro sul lato interno del film trasparente con la scritta indelebile indicante “ATTENZIONE TUBO…………”
        • d) Uno strato di binder, costituito da conglomerato bituminoso con aggregante lavico 10/25, dello spessore finito non inferiore a cm. 7;
        • e) Uno strato d’usura in conglomerato bituminoso con aggregato basaltico 0/8 dello spessore finito di cm. 3.
      • 5. Il costipamento dovrà essere eseguito con rullo del peso non inferiore a 16-18 tonnellate;
      • 6. Lo strato di collegamento (binder) deve estendersi sino a raccordarsi con quello esistente;
      • 7. La stesura del manto d’usura deve avvenire dopo un manifesto, consolidato e comprovato costipamento del binder e dovrà interessare, previa fresatura, mezza carreggiata se la strada ha una larghezza maggiore di 7,00 ml. La profondità di fresatura dovrà consentire di allocare nel cavo risultante lo strato d’usura.
      • 8. la stesura del manto d’usura, da eseguirsi obbligatoriamente con vibro-finitrice meccanica, non deve limitarsi alla larghezza dello scavo originario, ma deve raccordarsi al manto esistente per una larghezza minima di cm. 50 per lato, mediante fresatura eseguita come indicato nel comma precedente;
      • 9. Se lo scavo è eseguito in vicinanza dei marciapiedi, il manto deve estendersi fino al bordo, anche se la distanza supera i cm. 50;
      • 10. Il manto d’usura dovrà ben raccordarsi al manto esistente, senza creare dislivello alcuno;
      • 11. In casi eccezionali, indipendentemente dalla dimensione della carreggiata, ad insindacabile giudizio dei Tecnici incaricati del Servizio LL.PP., il ripristino potrà essere esteso a tutta la carreggiata, principalmente qualora la superficie non direttamente interessata dagli scavi risulti deteriorata in conseguenza degli stessi per inottemperanza a quanto sancito agli artt. 8 e 9 delle presenti norme;
      • 12. le eventuali botole e/o pozzetti dovranno essere accuratamente livellati con la superficie finita della strada.
    • II. Se trattasi di marciapiede dovranno eseguirsi:
      • 1. Una massicciata di pietrame di granulometria adeguata dello spessore minimo di cm. 30;
      • 2. un massetto cementizio dello spessore minimo di cm. 20;
      • 3. la ricollocazione delle lastre autobloccanti e la sostituzione di quelle vetuste (o danneggiata nel corso dei lavori) deve estendersi ad una fascia di larghezza sufficiente a raccordarsi con la restante carreggiata e/o marciapiede ed, in ogni caso, non potrà essere inferiore a ml. 1,50;
      • 4. gli elementi cementizi andranno ricollocati perfettamente accostati tra loro e in nessun caso sarà accettata la “regolarizzazione” di eventuali imperfezioni degli elementi stessi mediante la realizzazione di fughe tra essi in conglomerato cementizio o similari;
      • 5. il bordo dei marciapiedi (cordonata), dovrà essere accuratamente raccordato con la restante pavimentazione, ART. 12 .1 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI
    Qualsiasi intervento nel sottosuolo consortile deve essere eseguito sulla base di un progetto approvato come da regolamento e dietro nomina di un direttore dei lavori in persona di tecnico abilitato. Il direttore dei lavori dovrà accertarsi:
    • – della presenza in cantiere della prevista autorizzazione da parte del comune, rilasciata ai sensi dell’art. 27, comma 10 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada – Titolo II – Della costruzione e della tutela delle strade);
    • – della esecuzione dei lavori secondo le regole del buon costruire e secondo le prescrizioni del presente regolamento e della autorizzazione comunale oltre che delle leggi vigenti;
    • – che gli scavi siano protetti con i prescritti sbarramenti, in conformità al Nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992 – Titolo II – Della costruzione e della tutela delle strade);
  • ART. 12 .2 TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI RIPRISTINI I ripristini stradali si eseguiranno non appena verificato il definitivo assestamento dei rinterri. A tale scopo, si potrà assegnare alla Ditta Esecutrice dei lavori il termine – in aggiunta a quello fissato per l’ultimazione dei lavori – entro il quale devono essere compiuti i ripristini e riconsegnate in condizioni perfette le strade interessate dai lavori. Qualora per particolari esigenze della circolazione o specifiche richieste dei proprietari delle strade lo richiedano, è in facoltà dell’Amministrazione tramite i tecnici incaricati dal servizio LL.PP. prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che l’appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche non appena ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al transito. In quest’ultimo caso, il riempimento della fossa dovrà essere arrestato a quota tale da lasciare tra la superficie superiore del rinterro e la prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per la massicciata stradale.
  • ART. 12 .3 RIPARAZIONE DI SOTTOSERVIZI La Ditta esecutrice dei lavori ha l’obbligo e l’onere di riparare o provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, ecc.) danneggiati con o senza incuria dall’impresa durante gli scavi e demolizioni e certificati dalla direzione dei lavori.
  • ART. 13 SEGNALETICA STRADALE La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta a ripristinare la segnaletica verticale preesistente ai lavori, ove la stessa abbia subito variazioni, contestualmente alla fine dei lavori. La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta a ripristinare la segnaletica orizzontale preesistente ai lavori, qualunque sia stato lo stato d’usura della stessa all’inizio dei lavori, non oltre 10 (dieci) giorni dal completamento della pavimentazione stradale. Tale segnaletica dovrà essere eseguita nell’intero tratto di strada interessato dai lavori e nelle zone immediatamente adiacenti per uniformità e continuità secondo le direttive del Servizio Tecnico LL.PP..
  • ART. 14 FINE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE I tecnici del Servizio Tecnico LL.PP. accertano, su richiesta dell’esecutore e/o Azienda concessionaria e dopo la comunicazione di fine lavori, la regolare esecuzione del ripristino della sede stradale. La dichiarazione dell’avvenuta esecuzione dei ripristini a regola d’arte, non libera l’Azienda concessionaria dall’obbligo, nei successivi tre anni, di provvedere:
    • a) alle riparazioni delle sedi stradali in caso di cedimenti, avvallamenti ect;
    • b) a ripristinare la funzionalità e la continuità dei manufatti posizionati, qualora abbiano subito manomissioni od interruzioni;
    • c) a risarcire i terzi per ogni evento dannoso conseguente alla esecuzione dei ripristini, sollevando l’Amministrazione Consortile da ogni responsabilità.
    E’ fatto obbligo ai tecnici del Servizio Tecnico LL.PP. di controllare l’esecuzione dei lavori anche durante la fase di ripristino. L’accertamento della regolare esecuzione costituisce titolo per richiedere al Servizio Tecnico la restituzione delle somme versate a titolo di cauzione. Ove l’Azienda concessionaria non provvedesse a quanto prescritto al comma 2 del presente articolo non saranno rilasciate autorizzazioni all’Azienda medesima sino al completo soddisfacimento di quanto indicato. Al fine delle necessità connesse all’attività del Servizio Tecnico LL.PP. si fa obbligo di documentare adeguatamente la costituzione degli strati superficiali del terreno. Tali informazioni dovranno essere rese in forma di documentazione fotografica unitamente alla comunicazione di fine lavori. Il Consorzio può ordinare, a suo insindacabile giudizio, alle aziende di eseguire a loro spese prove di laboratorio sui materiali utilizzati; in tal caso, il certificato di regolare esecuzione dei lavori non potrà prescindere dall’esito favorevole delle prove stesse.
  • ART. 15 MANUTENZIONE DELLE OPERE REALIZZATE Ad avvenuta realizzazione delle opere, è fatto obbligo all’Azienda concessionaria di provvedere ad un continuo controllo e ad un’assidua manutenzione delle stesse, sia per quanto concerne le parti poste nel sottosuolo sia per quelle affioranti in superficie e ciò al fine di evitare l’insorgere d’inconvenienti che possano nuocere l’incolumità pubblica. Estrema cura dovrà essere posta nella regolare tenuta dei manufatti di superficie, quali pozzetti, botole, ect., in particolare, queste ultime, dovranno essere mantenute in perfetta uniformità di quota con le carreggiate stradali, rispetto alle quali non devono risultare né sporgenze né avvallamenti. Ciò deve verificarsi anche nel caso in cui il livello delle carreggiate stradali, o dei marciapiedi, dovesse essere oggetto di modifiche in conseguenza d’interventi manutentivi od altro.
  • ART. 16 COMUNICAZIONE RIAPERTURA AL TRAFFICO Si fa obbligo all’Azienda richiedente di comunicare tempestivamente al Servizio LL.PP. la eventuale fine anticipata dei lavori e la possibilità di riapertura al traffico (veicolare e/o pedonale) della sede stradale interessata dai lavori stessi.
  • ART. 17 DEPOSITO CAUZIONALE – SVINCOLO L’azienda titolare dell’autorizzazione dovrà versare presso il Servizio Tecnico prima del rilascio dell’autorizzazione, un deposito cauzionale a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori sul patrimonio viario cittadino; tale deposito dovrà essere d’importo non inferiore alla spesa per il ripristino del manto stradale. In alternativa, tale deposito, potrà essere sostituito da una polizza fidejussoria a favore del Consorzio, rilasciata da primaria compagnia assicurativa o intermediari finanziari inseriti nell’elenco di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/93. Il deposito cauzionale, o la polizza fidejussoria, dovranno essere formalmente vincolanti al giudizio dell’Amministrazione Consortile; la Ditta potrà chiederne lo svincolo, solo dopo che sia stato comunicato il fine lavori ed asseverato che l’esecuzione dei lavori stessi è avvenuta a perfetta regola d’arte, accompagnando tale comunicazione con la documentazione prevista agli artt. 12 e 14 delle presenti norme. Il Servizio Tecnico provvederà, sulla base degli accertamenti svolti, e la conseguente emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, a svincolare o ad introitare, in tutto od in parte, il deposito cauzionale. Al fine della quantificazione del deposito di cui al comma 1 del presente articolo, il Servizio LL.PP. determinerà l’importo correlato alla superficie reale dello scavo da eseguire (considerando comunque una larghezza dello stesso non inferiore a m. 1,00) ed alla tipologia del manto della strada medesima.
  • ART. 18 NORME GENERALI E RESPONSABILITÀ L’inizio dei lavori costituisce tacita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni ed obblighi di cui alle presenti norme. L’Amministrazione Consortile ha la facoltà di revocare l’autorizzazione in qualunque momento, con provvedimento motivato. Il provvedimento va notificato al concessionario assegnando un termine non maggiore di giorni venti entro il quale il medesimo avrà l’obbligo di ripristinare a proprie spese il suolo pubblico lasciandolo libero e sgombro, senza diritto a compenso alcuno o indennizzo di sorta. Ogni responsabilità civile e penale per danni che possano derivare a persone o cose in dipendenza dei lavori e del mantenimento nel sottosuolo o nel suolo pubblico dei manufatti di propria competenza, anche con riferimento a quanto previsto all’art. 15 è a totale carico dell’Azienda concessionaria. L’Amministrazione Consortile è, pertanto, sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.
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